Il Decreto Legislativo 116/2020, attuativo delle direttive comunitarie n. 2018/851 sui rifiuti e n. 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, desta qualche perplessità in riferimento ai rifiuti di imballaggio. In particolare, gli imballaggi terziari non possono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani. Tuttavia, i medesimi imballaggi vengono compresi tra i rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. È certamente un aspetto che merita qualche chiarimento da parte dei Ministeri competenti.
Smaltimento rifiuti urbani – Novità 2021
Come ho avuto modo di approfondire nel post “Smaltimento rifiuti – Novità 2021”, da Gennaio del prossimo anno entrano in vigore rilevanti novità.
In particolare, apparterranno ai rifiuti urbani sia quelli domestici che quelli prodotti da fonti non domestiche.
Sono rifiuti prodotti da fonti non domestiche: i rifiuti indifferenziati e da raccolta indifferenziata simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, elencati nell’allegato L-quater e prodotti da fonti non domestiche di produzione di rifiuti riportate nell’allegato L-quinquies del Decreto Legislativo 116/2020.
Questa definizione è critica.
Gli imballaggi tra i rifiuti domestici
Infatti, i rifiuti domestici, che sono il termine di paragone, comprendono, tra gli altri, gli imballaggi.
Esistono diversi tipi di imballaggi: quelli primari che vengono progettati per contenere un prodotto da esporre sullo scaffale del supermercato. Ad esempio, il brick di un succo di frutta è un imballaggio primario.
Gli imballaggi secondari sono progettati per raggruppare un certo numero di unità di vendita. Gli imballaggi secondari sono quotidianamente chiamati “scatoloni”.
Gli imballaggi terziari sono progettati ed utilizzati per facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti. Servono per facilitarne la manipolazione ed evitare i danni connessi al trasporto.
Gli imballaggi terziari e i rifiuti urbani
Anche se la norma non lo specifica, è ovvio che i rifiuti urbani domestici non possono comprendere gli imballaggi terziari.
Infatti, le caratteristiche di questi tipi di imballaggi evidenziano un loro utilizzo nel rapporto produttore-grossista e grossista-dettagliante.
Quindi, i consumatori privati non vengono mai a contatto con imballaggi terziari.
Né si pongono il problema di come smaltire i rifiuti di imballaggi terziari.
Perciò, i rifiuti di imballaggi terziari (compresi come “imballaggi” nell’allegato L-quater del Decreto legislativo 116/2020) possono essere prodotti solo dalle attività produttive elencate nell’allegato L-quinquies del Decreto legislativo 116/2020.
Faccio un esempio.
Imballaggi in plastica: sono compresi nell’allegato L-quater e sono utilizzati, ad esempio, da supermercati (attività compresa nell’allegato L-quinquies).
A cosa si fa riferimento?
A degli imballaggi in plastica che servono, ad esempio, per avvolgere delle confezioni di acqua minerale durante il trasporto.
Stando alla nuova nozione di rifiuto urbano, questi rifiuti di imballaggi terziari sono rifiuti urbani e possono essere conferiti al sistema di raccolta rifiuti del Comune.
Qui sta il punto critico, a mio avviso.
Conferimento dei rifiuti di imballaggio: un po’ di domande
I rifiuti di imballaggio possono essere gestiti, per legge, in vari modi.
Uno dei modi previsti è il conferimento degli imballaggi e rifiuti di imballaggio al servizio pubblico entro limiti quantitativi che sono stati, però, abrogati proprio dal Decreto legislativo 116/2020. Pertanto, non si comprende se, all’atto pratico questi rifiuti di imballaggi possano essere conferiti o meno al servizio pubblico
L’altro aspetto contraddittorio è il divieto di immettere nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura.
Come ci si deve comportare da Gennaio?
Si possono conferire i rifiuti degli imballaggi terziari se si svolgono attività comprese nell’allegato L-quinquies del Decreto legislativo 116/2020?
Si deve, invece, interpretare la norma come: si possono conferire solo gli imballaggi secondari?
Se sì, non si applicano più limiti quantitativi?
Collegando la nuova definizione di rifiuto urbano con le norme sugli imballaggi contenute nel Decreto legislativo 152/06, ci sono aspetti che meritano un chiarimento ufficiale.
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