Si fa presto a dire fatture inesistenti! Stiamo parlando di fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti? Non preoccupatevi se siete confusi: siete in ottima compagnia. Anche gli avvocati hanno difficoltà ad inquadrare in modo compiuto quando un contribuente ha emesso/utilizzato una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti o quando si trova in una situazione di fatturazione inesistente. La Cassazione penale, nella sentenza 10916/2020, si rivela molto utile per comprendere.
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Identificazione delle fatture false
L’argomento è ostico.
L’Agenzia delle Entrate spesso sbaglia ad inquadrare la falsità delle fatture.
Alcuni accertamenti qualificano le fatture sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, pensando e sperando che “due è meglio di uno”.
Anche gli avvocati, a volte, sono in difficoltà.
In effetti, per gli interpreti delle norme del D. Lgs. 74/2000 (disciplina dei reati tributari) non è facile capire se il fatto che devono esaminare sia fattura oggettivamente o soggettivamente inesistente.
Perché è importante distinguere le fatture oggettivamente da quelle soggettivamente false?
Per essere sintetica e comprensibile: perchè le pene sono diverse.
Qual’è la fattispecie su cui ha giudicato la Cassazione?
Si tratta di un caso complesso.
Semplificando: durante una verifica fiscale in una società sono state trovate delle fatture che con la società non avevano nulla a che fare!
Il destinatario delle fatture era la società, ma le prestazioni di servizi indicate nelle fatture non si riferivano ad essa.
Nel corso della verifica e, poi, delle indagini penali è emerso che riguardavano immobili non intestati alla società, ma ai soci.
La società aveva pagato le fatture, le aveva contabilizzate, inserite in bilancio e nella dichiarazione dei redditi e dell’IVA.
Et voilà: il reato è consumato!
I giudici di merito avevano ritenuto che le fatture fossero inesistenti perchè il beneficiario dei servizi non coincideva con il destinatario delle fatture.
Gli imputati ricorrono in cassazione.
Cosa ne pensa la Cassazione di queste fatture?
La Suprema Corte ricostruisce in modo impeccabile le fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Il D. Lgs. 74/2000 delinea l’intera categoria delle fatture inesistenti.
Sono le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
La Cassazione chiarisce.
Le fatture soggettivamente inesistenti sono caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell’operazione.
Quindi, dall’insieme delle fatture inesistenti esposto sopra, l’interprete deve estrarre questa fattispecie criminosa.
Per comprendere applico subito la definizione alla condotta decisa dalla sentenza.
Esiste una prestazione di servizi effettuata realmente a favore di un destinatario diverso da quello effettivo.
Perciò, non si tratta di fattura oggettivamente inesistente.
Per la sentenza 10916/2020 se viene emessa una fattura per un servizio effettivamente reso, ma ad un soggetto diverso da quello che effettivamente l’ha acquistato la fattura è soggettivamente inesistente.
Questa interpretazione è scontata? Per niente!
Infatti, la difesa degli imputati la pensava diversamente.
La Cassazione chiarisce: la fattura è soggettivamente inesistente non solo quando il fornitore è diverso da quello che ha emesso la fattura.
Questo è il tipico caso delle “frodi carosello”.
La fattura è soggettivamente inesistente anche quando c’è una discrasia tra il destinatario indicato nella fattura e l’effettivo acquirente.
La fatturazione inesistente non abbellisce il bilancio
La spiegazione data dalla sentenza 10916/2020 della Cassazione è molto utile.
Viviamo tempi difficili.
Ricordo, però, che la fatturazione inesistente non è la soluzione ai problemi di liquidità.
La fatturazione inesistente non abbellisce il bilancio.
Credo sia una zavorra che può contribuire ad affossare una situazione già in sofferenza.
Perciò, prima di negare il vostro assenso a chi vi propone questi marchingegni, è bene comprendere.