Dall’ 1.07.2019 il processo tributario telematico si svolge, salvo casi marginali, con modalità telematiche. Possono capitare delle contaminazioni tra modalità cartacea e telematica in caso di processi iniziati nella vigenza della modalità cartacea. Questo poneva più di una perplessità nei difensori.
È intervenuta come norma di interpretazione autentica il D.L. 119/2018 e si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione.
Approfondiamo insieme!
Processo tributario: se è iniziato con modalità cartacea?
Nel mio precedente post: “Processo tributario telematico: casi di inammissibilità del ricorso” ho analizzato alcuni esempi di inammissibilità del ricorso.
Sono tutti accomunati dal fatto che la notifica o la costituzione in giudizio non sono conformi al modello legale.
In parole povere: non sono avvenute con le modalità stabilite dalla normativa sul processo tributario telematico.
Oggi scrivo di un aspetto fisiologico: il primo grado si è svolto con modalità cartacee e, prima della notifica dell’appello, sono cambiate le norme.
Che devono fare gli avvocati e i difensori in generale?
Premetto che il primo grado non poteva che svolgersi con modalità cartacee.
Inoltre, il processo, una volta iniziato in telematico, non può cambiare modalità.
L’articolo 2, comma 3 del Decreto ministeriale 163/2013 prevede:
“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado di giudizio nonché per l’appello”.
Questa norma poneva una serie di domande.
Ad esempio ci si chiedeva se dovesse essere interpretata anche con riferimento al rito cartaceo.
Cioè: una volta scelto il rito cartaceo, il difensore è obbligato ad utilizzarlo anche per l’appello?
Sono domande con scenari difficili: se si sbaglia, si rischia l’inammissibilità del ricorso in appello.
Quale norma applicare allora per il processo tributario?
Essendo questa la situazione, il legislatore ha emanato il D.L. 119/2018, che ha interpretato la norma solo con riferimento al telematico.
Significa: una volta che è stato introdotto il processo tributario con un ricorso telematico si deve seguire sempre questa modalità, anche in appello.
Quindi, se il difensore aveva seguito la modalità cartacea in primo grado, non è vincolato in appello.
Questo è anche il contenuto dell’ordinanza n. 25713/2019 della Cassazione.
Di interesse è la ragione data dalla Corte:
si deve applicare la norma esistente al momento della redazione e della notifica del ricorso.
Nel momento della notifica del ricorso tributario in primo grado non era in vigore l’obbligo del processo tributario telematico e, perciò, il ricorso cartaceo era ammissibile.
Alla data di notifica del ricorso in appello era vigente il processo tributario telematico e, dunque, il difensore era obbligato a seguire il rito telematico.
Spero di essermi espressa in modo comprensibile.
Al prossimo post!
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2 pensieri su “Processo tributario telematico: e se il primo grado era cartaceo?”
Buongiorno, se possibile, vorrei chiederle un chiarimento o conferma. Se il ricorso di primo grado è stato presentato con modalità cartacea, si può presentare l’appello con la stessa modalità? si è obbligati all’appello telematico? Grazie in anticipo per l’ulteriore conferma.
L’appello non può essere presentato in modalità cartacea, in quanto dal primo luglio 2019 l’unica modalità è telematica. La Cassazione applica il principio tempus regit actum. Inoltre, l’articolo 29 del D.L. 23/2020 prevede che tutti gli atti debbano essere notificati e depositati solo in telematico.