La norma sul credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive demanda ad un DPCM: la definizione dei casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, della documentazione richiesta, l’effettuazione dei controlli e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 90 milioni di Euro. Qual è lo stato dell’arte?
Le spese pubblicitarie del “Decreto Agosto”
Nel post “Il Decreto Agosto e le spese pubblicitarie” mi ero soffermata su alcuni aspetti del credito d’imposta per le spese pubblicitarie a favore delle squadre sportive.
Il Decreto Agosto e le spese pubblicitarie
Le spese pubblicitarie, sponsorizzazioni incluse, potevano essere erogate alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, alle società sportive professionistiche, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operative, e che svolgono attività sportiva nel settore giovanile. Quest’ultima circostanza va certificata.
Sono escluse le sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del regime della L. 398/91.
I beneficiari delle spese di pubblicità devono aver conseguito nel 2019 ricavi della gestione caratteristica, prodotti in Italia, di almeno € 150.000 e fino a 15 milioni di €.
Le spese pubblicitarie devono avere un importo minimo di € 10.000.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello F 24.
Spettanza del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni
Condizione per la spettanza del credito d’imposta è la modalità di pagamento.
Le sponsorizzazioni devono, infatti, essere pagate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, assegni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate.
L’aspetto più importante e che spiega perchè ci si interroghi sullo “stato dell’arte” è che gli investimenti in spese pubblicitarie sono stati effettuati nel periodo dall’1.07.2020 al 31.12.2020.
Aspetti non chiariti dal DPCM riguardo gli investimenti in spese pubblicitarie
Ad oggi non si hanno notizie del DPCM che definisce, tra gli altri, aspetti non secondari.
Ad esempio: la concessione e l’utilizzo del beneficio.
Sappiamo che può essere utilizzato solo in compensazione.
Rimangono ancora da chiarire: una volta accolta la domanda, da quando potrà essere utilizzato in compensazione il credito?
Data la difficoltà finanziaria in cui si trovano le imprese, questo è importante saperlo.
Prima ancora, un’altra domanda ancora senza risposta è sull’importo agevolato.
Infatti, per il credito d’imposta è stato previsto un tetto massimo di spesa complessivo di € 90 milioni.
Questo significa che le somme messe a disposizione sono solo 90 milioni di Euro.
Se le domande ammesse saranno superiori a tale limite, si procederà ad un riproporzionamento.
Di conseguenza, ogni impresa ammessa al credito avrà diritto al massimo ad un credito d’imposta di € 4.500.
Questo significa una riduzione del credito d’imposta spettante.
Un esempio aiuta a chiarire.
Se, per esempio, dal primo Luglio al 31 Dicembre 2020 è stata sostenuta una spesa pubblicitaria di € 10.000, il credito d’imposta anziché essere € 5.000, sarà € 4.500.
€ 4.500 sarà il massimo compensabile in F 24.
Se lo sponsor ha erogato € 30.000, si aspetta di ricevere un credito d’imposta di € 15.000.
“Si aspetta” significa che ha preparato un piano finanziario.
Ogni modifica non è una spiacevole sorpresa, ma un grave inconveniente.
Altra domanda: quali documenti occorre conservare?
Chi è un mio affezionato lettore è al corrente delle riprese fiscali sulle sponsorizzazioni.
Sapere quali documenti devono essere allegati alla domanda, quali devono essere conservati per provare l’effettuazione delle spese pubblicitarie sono aspetti cruciali.
L’articolo 81, del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020 introduce una presunzione assoluta.
“Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.”
Questi crediti d’imposta saranno oggetto di verifica fiscale.
Perciò, le imprese sponsor hanno anche diritto di sapere come verranno effettuati i controlli.
La chiarezza e la speditezza nel dare attuazione alle norme sono merce rara in Italia.
Occorre un cambio di passo che le imprese (e non solo) si meritano.
Per fare questo non occorre il Next Generation EU.
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La deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche è sicuramente uno strumento di sostegno alla pratica dilettantistica dello sport.
Il credito d’imposta per le spese pubblicitarie nell’ambito sportivo lo sarà altrettanto? Vediamolo insieme.
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